Modifica condizioni economiche dopo il divorzio:esecutività immediata

  • civile

CASSAZIONE CIVILE: SENTENZA N. 10064 DEL 26 APRILE 2013

La Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui il provvedimento pronunciato dal Tribunale in revisione delle disposizioni sul collocamento dei figli e sui contributi da corrispondere in caso di divorzio , è immediatamente esecutivo, in conformità alla regola generale di cui all’art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con la disposizione comune dell’art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l’efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo.

Avv. Laura Salvetti