Mediazione d’ufficio su crediti-debiti fra divorziati

Via libera alla mediazione civile d’ufficio anche al di fuori delle materie indicate per la conciliazione obbligatoria di cui all’articolo 5 del dlgs 28/2010. Dopo il d.l. “fare”, infatti, il giudice può disporre che le parti ricorrano alla conciliazione anche nel caso di una controversia per un credito rimasto insoddisfatto, ad esempio, dopo il divorzio. E gli ex coniugi,di comune accordo, possono derogare al criterio della competenza territoriale, che prevede di rivolgersi a un organismo “pacificatore” nel luogo dove ha sede il giudice investito della lite, scegliendo invece un altro mediatore di loro fiducia. È quanto emerge da un provvedimento pubblicato il 29 ottobre dalla nona sezione civile del tribunale di Milano (giudice Giuseppe Buffone).
Questo comportamento da parte del giudice è sempre più diffuso, soprattutto nel caso in cui i coniugi, in sede di divorzio, abbiano dato segno di potersi accordare pacificamente, e quando il valore della causa non giustifichi un processo di due gradi, ma possa essere tranquillamente risolto tramite l’intervento di un paciere.