Mantenimento del figlio maggiorenne

  • civile

Il genitore ha diritto a percepire direttamente l’assegno di mantenimento del figlio solo finché quest’ultimo abita con lui; quando il ragazzo maggiorenne si trasferisce, il genitore perde il diritto al mantenimento del figlio.
L’ex moglie non ha diritto di chiedere l’aumento dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne che ormai si è trasferito per studi universitari e non convive più con lei. Il genitore divorziato ha diritto a percepire l’assegno di mantenimento per il figlio solo finché abita con lui, dovendo fino a quel momento provvedere materialmente alle sue esigenze di vita.
È quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 18075 del 25.07.2013.
La Corte ricorda che, nel momento in cui il figlio va a vivere da solo, non è più la madre, ma il figlio stessa, ad avere il diritto di chiedere la corresponsione dell’assegno di mantenimento (ed il suo eventuale aumento) al padre obbligato.
In particolare, il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne deve avvenire quando questi conduce già una vita proiettata prevalentemente fuori dalle mura domestiche, come può avvenire nel caso di studente universitario fuori sede, perché in tal caso egli sostiene da sé le spese del suo mantenimento.
Così la coabitazione tra figlio e genitore beneficiario dell’assegno è il requisito essenziale per la percezione diretta dell’assegno da parte del genitore. Se viene meno la coabitazione, il genitore perde la legittimazione a richiedere all’ex coniuge il mantenimento del figlio perché tale legittimazione si trasferisce al figlio stesso.