Mancato pagamento dell’assegno di mantenimento: conseguenze

La violazione degli obblighi di assistenza familiare, a seguito dell’estensione dell’ambito applicativo dell’art. 12-sexies della l. n. 898/1970 operato dall’art. 3 della l. n. 54/2006, ha portato la giurisprudenza a ritenere che il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli integri di per sé illecito penale (anche senza gli accertamenti ulteriori richiesti dall’art. 570 c.p.).

In merito invece alle conseguenze penali derivanti dall’omesso pagamento a favore del coniuge, è pacifico che, oltre alla verifica in ordine all’effettiva capacità dell’obbligato di adempiere all’obbligazione giudizialmente imposta (ad esempio, nel caso in cui lo stesso versi in stato di disoccupazione e abbia un’indennità insufficiente a provvedere al mantenimento), occorre accertare se l’omissione abbia fatto venire meno effettivamente i mezzi di sussistenza e se la violazione sia imputabile alla volontà dell’uomo e non all’oggettiva impossibilità.