L’omicio stradale è legge

  • penale

La novità principale contenuta nella legge è l’introduzione dei due nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali.  Per chi si metterà alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti e causerà la morte di qualcuno, la pena sarà quella della reclusione da 5 a 12 anni. Se l’investitore si dimostrerà lucido e sobrio, ma la sua velocità di guida sarà il doppio del consentito, la sarà pena da 4 a 8 anni. In caso di omicidio multiplo, la pena potrà essere essere triplicata ma non superiore ad anni18. Sarà invece punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi, guidando non sobrio o non lucido, procurerà lesioni permanenti.

Nel caso di lesioni aumentano le pene se chi guida sarà colto in stato di ebbrezza alcolica o da stupefacenti, la pena comminabile sarà in questo caso quella da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se il colpevole sarà trovato con un tasso alcolico fino a 0,8 g/l o se l’incidente sarà causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Nei casi più gravi, qualora il conducente fugga dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

Il numero degli incidenti stradali con lesioni a persone ogni anno in Italia è di circa 180.000, i morti intorno ai 3.000 e attorno ai 260.000 i feriti.

Per approfondimenti ecco il link al testo definitivo della norma (sito esterno, Sole 24 ore):

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