La Corte di cassazione – Sezione III penale, con sentenza 10 luglio 2013 n. 29409, ha stabilito che non sussiste il reato di stalking, qualora la relazione sentimentale sia ancora in essere.
La Corte di cassazione, ha annullato la condanna di un uomo riconosciuto colpevole fra l’altro di violenza sessuale e sequestro di persona.
La Corte di appello, pur avendo riconosciuto la : “sussistenza di un flusso di telefonate e messaggi da entrambe le parti … talmente elevato da far ritenere verosimile l’ipotesi di una relazione tra l’imputato e la vittima” ha valutato che “non può in nessun caso annullare le dichiarazioni della donna a proposito della violenza denunciata né tantomeno i riscontri oggettivi presi in considerazione”.
Secondo la Corte di Cassazione però un simile ragionamento è incentrato unicamente sul reato di violenza sessuale, mentre i giudici dell’Appello : “omettono di considerare che, così come rilevato dal ricorrente in questa sede, all’imputato erano state altresì contestate le ipotesi di stalking e di sequestro di persona, reati in relazione ai quali la sentenza di appello ha comunque ritenuto di dover confermare la declaratoria di responsabilità”…“Ora rispetto a questi ultimi reati i giudici di appello avrebbero dovuto effettivamente spiegare … le ragioni per le quali, in particolare, l’ipotesi di stalking potesse coesistere con una riconosciuta relazione in atto tra l’imputato e la vittima la quale avrebbe continuato ad inviare al primo messaggi di amore all’insaputa del marito”.