La Suprema Corte di Cassazione, sez. Terza Penale, con sentenza n. 45648/13 in mateia di stalking ha fatto alcune precisazioni relative all’esclusione della fattispecie delittuosa nel caso in cui si ha reciprocità nei comportamenti molesti.
Essa ha spiegato che “la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tale ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa”.