Quando una stessa causa sia stata proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza pende ormai davanti al giudice dell’impugnazione, non potendo aver luogo la sospensione del processo instaurato per secondo.
Così ha deciso la Suprema Corte di Cassazione sezioni unite civili – sentenza n. 27846/13
PROCESSO CIVILE – LITISPENDENZA – CAUSE IDENTICHE PENDENTI IN GRADI DIVERSI – CONFIGURABILITA’