L’installazione di una parabola o antenna su un terrazzo condominiale può essere effettuata dal condòmino ma non in modo arbitrario, e solo rispettando il libero uso della proprietà comune da parte degli altri condòmini, nel rispetto di un decoro architettonico e se non c’è la possibilità di utilizzare spazi propri.
L’applicazione di tali regole, determinate dall’articolo 1122-bis del Codice civile, sono state ribadite dal Tribunale di Roma con la sentenza 9279/2015. Ove una società commerciale ha chiesto all’amministrazione le chiavi del terrazzo
condominiale onde installare un’antenna parabolica necessaria alla propia attività di lavoro.
Il contrasto fra richiesta da un lato di utilizzo di un bene comune e dall’altro che l’utilizzo dello stesso debbe esssere condizionato dalla provata impossibilità di utilizzare spazi di propria pertinenza è stato risolto dal Tribunale a favore ( secondo consolidata giurisprudenza) del condominio.
Il Tribunale ha stabilito che sussistano dei limiti quali :
1) la parabola non può limitare il libero utilizzo della proprietà comune da parte degli altri condomini;
2) non ci deve essere lesione al decoro archittettonico – estetico;
3) deve essere presente l’impossibilità di utilizzo di spazi propri.