Inserito dalla Legge n.41/16 del 23 marzo 2016, l’articolo 590 bis c.p. disciplina il reato di “Lesioni personali stradali gravi o gravissime”.
Il delitto in oggetto punisce chiunque, per colpa, cagiona ad altri una lesione personale, in occasione di una violazione delle norme del codice della strada. Qualora le lesioni siano da ritenersi gravi (si veda l’art.583 c.p.) è prevista la pena della reclusione dai tre mesi fino ad un anno. Se le lesioni sono gravissime, la reclusione è da un anno a tre anni.
L’articolo prosegue disciplinando le ipotesi aggravate. In particolare, sono punite le lesioni personali altrui, causate ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, o di alterazione psicofisica determinata da sostanze stupefacenti o psicotrope, con un tasso superiore a 1,5 g/l. Se le lesioni sono gravi, la pena prevista è dai tre ai cinque anni di reclusione. Se gravissime, da quattro a sette anni.
Le stesse pene si applicano, in caso di lesioni stradali, se il tasso rilevato è superiore a 0,8 g/l ma non a 1,5 g/l: nello svolgimento di attività di trasporto di persone (noleggio, taxi, trasporto di linea), attività di trasporto di cose (per conto di terzi, di linea, in servizio di piazza), con veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, bus ed auto con posti superiori ad otto (escluso il conducente), autoarticolati ed autosnodati.
Ed ancora, nel caso di lesioni personali causate con i restanti veicoli a motore, con tasso superiore a 0,8 g/l ma non a 1,5 g/l, si applica la detenzione da un anno e sei mesi a tre anni per lesioni gravi, e da due anni a quattro anni per quelle gravissime.
Le stesse pene appena indicate si applicano, per lesioni personali stradali, nei casi in cui: il conducente proceda in un centro urbano a velocità superiore o pari al doppio di quella permessa, e non inferiore a 70 km/h; in strade extraurbane a velocità maggiore di 50 km/h rispetto a quella prevista; attraversamento di intersezione semaforica “con il rosso” o in contromano; inversione di marcia in corrispondenza o in prossimità di linea continua o attraversamento pedonale.
I tutti i casi sopraindicati, la pena è aumentata se il conducente sia privo di patente di guida, abbia la patente revocata, sospesa, o sia alla guida di autovettura, di sua proprietà, priva di assicurazione.
La pena è diminuita della metà se il fatto non è esclusiva conseguenza della condotta del conducente.
Infine, la sopracitata riforma, ha previsto che la pena sia aumentata da un terzo a due terzi, e comunque non inferiore a tre anni, in caso di fuga del conducente.