LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE ED ECCESSO COLPOSO: LA RIFORMA

  • penale

La riforma prevista dalla legge n. 36/2019 ha provveduto ad ampliare l’ambito di applicazione della legittima difesa, ponendo particolar riguardo ai temi della legittima difesa domiciliare e dell’eccesso colposo.

In relazione alla legittima difesa domiciliare, essa è disciplinata al secondo comma dell’art. 52 c.p., il quale ha introdotto il principio per cui la difesa, se posta in essere in ambito domiciliare, si considera sempre proporzionale all’offesa se taluno utilizza un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o altrui incolumità, ovvero i propri o altrui beni qualora non vi sia desistenza della persona che abbia violato il domicilio e vi è pericolo d’aggressione.

In altre parole, il legislatore ha formulato una sorta di presunzione per cui la legittima difesa è sempre sussistente nelle ipotesi sopra esposte di violazione di domicilio, concetto nel quale il comma 3 fa rientrare anche esercizi commerciali, professionali o imprenditoriali.

L’art. 52 c.p. è stato inoltre innovato al comma 4, il quale prevede che nel domicilio e nei luoghi ad esso equiparati è sempre in stato di legittima difesa chiunque agisce con l’intento di respingere l’intrusione “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone (art. 52, 4 c.p.). Si specifica che in tale ipotesi il legislatore ha previsto una presunzione di legittima difesa e non meramente di proporzionalità, facendovi dunque rientrare anche il concetto di necessarietà della difesa stessa.

Con riferimento all’istituto dell’eccesso colposo, previsto dall’art. 55 c.p., esso è stato innovato dalla suddetta riforma con l’aggiunta di un secondo comma. In particolare, l’eccesso colposo disciplina le ipotesi in cui vi è il superamento per colpa dei limiti della legittima difesa, prevedendo in tal caso l’applicazione delle pene previste per i delitti colposi. Il secondo comma introdotto elabora il principio per cui in caso di eccesso colposo non sarà comunque punibile chi ha commesso il fatto per salvaguardare la propria o l’altrui incolumità, se ha agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Va infine evidenziato un collegamento che viene stabilito dalla riforma tra l’art. 2044 c.c. – nel quale il codice civile disciplina la legittima difesa prevedendo che: “non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri” – e la nuova disciplina penale.

In particolare, l’art. 2044 c.c. è stato integrato da due commi, i quali prevedono che è da escludersi la responsabilità di chi ha compiuto il fatto in presenza di una delle condizioni di legittima difesa disciplinate dai commi 2, 3, e 4 dell’art. 52 c.p. e che nel caso in cui vi sia eccesso colposo di legittima difesa “al danneggiato è dovuta un’indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato” (Art 2044, comma 3 c.c.).