incidenti stradali – indicazione testi – legge sulla concorrenza n.124/17.

  • civile

Dal 29 agosto 2017 sono mutate le modalità per ottenere il risarcimento dei danni a seguito di incidente stradale In tema di indicazione dei testimoni, chi fa richiesta di risarcimento alla propria compagnia di assicurazioni a seguito di un incidente stradale con danni solo al mezzo e non alle persone (sia conducenti che trasportati) deve immediatamente indicare i testimoni che hanno assistito ai fatti; nel caso non lo si segnali, l’assicurazione glielo ricorderà con raccomandata nel termine di giorni 60 dalla denuncia di sinistro ed a cui si dovrà rispondere entro giorni 60. In caso di omessa indicazione, si viene a perdere il diritto a richiedere la prova testimoniale in un eventuale e successivo contenzioso giudiziale che potrebbe essere iniziato nei confronti della compagnia che abbia negato il risarcimento oppure abbia offerto un importo inferiore rispetto a quello richiesto. Le ragioni stanno nel tentativo di far evitare le indicazioni di falsi testimoni.

Solo in tre situazioni in si può indicare un testimone che non sia stato segnalato nella denuncia di sinistro:

  1. Se nelle immediatezze del fatto, si sia verificata una concreta ed oggettiva impossibilità all’identificazione di testimoni;
  2. Se i testi siano stati identificati dalle forze dell’ordine;
  3. In ogni caso in cui il sinistro abbia coinvolto e provocato danni alle persone.

Ancora si segnala che un medesimo teste non potrà essere citato come tale in più di tre cause nel corso del periodo di cinque anni.

Il Giudice potrà controllare il verificarsi di tale circostanza consultando una apposita anagrafe degli incidenti – e se del caso  comunicherà il nome del “pluri-testimone” alla Procura della Repubblica di modo che questa possa accertare l’eventuale sussistenza del il reato di falsa testimonianza o truffa all’assicurazione.