Legge Gelli: la trasparenza dei medici on-line

  • civile

L’art. 4 c. 3 della c.d. “Legge Gelli ” che ha rivisitato il tema della responsabilità medica per malpractice, entrata in vigore il 4 aprile 2017 (L.8.3.17 n.24) ha imposto ai medici ed alle strutture sanitarie di rendere transparenti ipropri errori pubblicandoli on-line, così da consentire la valutazione della gestione del rischio contrattuale da parte degli utenti.

L’art. 4 c. 3 infatti prevede che: “3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili,mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, verificati nell’ambito dell’esercizio della funzione di monitoraggio,prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui all’articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge. ”

La diffusione di questa informativa sarà di grande utilità per i pazienti che intendono monitorare le capacità del medico anche attraverso la valutazione dei pregressi errori sanitari dello stesso.