L’assegno di mantenimento

  • civile

L’assegno di mantenimento è un provvedimento economico che viene assunto dal giudice (ma può anche essere rimesso ad accordi liberamente sottoscritti dai coniugi) in sede di separazione tra i coniugi e consiste nel versamento di una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli nati dal matrimonio. Il d.lgs. 154/2013 ha riformato alcune disposizioni in tema di assegno di mantenimento a favore dei figli.

Definizione

L’assegno di mantenimento è una forma di contribuzione economica consistente, in caso di separazione tra coniugi e qualora ricorrano determinati presupposti, nel versamento periodico di una somma di denaro o di voci di spesa da parte di uno dei coniugi all’altro o ai figli (qualora vi siano), per adempiere all’obbligo di assistenza materiale.

Presupposti per ottenere l’assegno di mantenimento

L’obbligo di assistenza materiale nascente dal matrimonio non si estingue con la separazione e non si sospende neppure in corso di causa di separazione, ma si concretizza con la corresponsione dell’assegno di mantenimento che si verifica quando sussistono alcune condizioni:

– deve esserne fatta esplicita richiesta nella domanda di separazione dal coniuge richiedente;
– al coniuge che richiede l’assegno non deve essere addebitata la separazione;
– il coniuge richiedente non deve avere “adeguati redditi propri”;
– il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno deve disporre di mezzi economici idonei.
– L’assegno da corrispondere è periodico (con scadenza generalmente mensile) e può consistere in una somma di denaro unica o in voci di spesa (per esempio il canone di affitto o le spese condominiali).
– Nella stessa misura in cui continua a sussistere, in caso di separazione, l’obbligo all’assistenza materiale tra coniugi, permane l’obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei figli.

Occorre, pertanto, distinguere due situazioni:

– assegno di mantenimento a favore del coniuge;
– assegno di mantenimento a favore dei figli.

L’assegno di mantenimento al coniuge

Qualora uno dei coniugi non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di conservare il precedente tenore di vita (spesso è la moglie a trovarsi in tale condizione, soprattutto quando abbia rinunciato, a beneficio della famiglia, a coltivare le proprie aspirazioni professionali), il giudice può imporre all’altro un obbligo di versare un assegno periodico, la cui entità deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato e dei bisogni dell’altro.
Questo assegno, tuttavia, non può essere attribuito al coniuge al quale sia stata addebitata la responsabilità della separazione, al quale, ricorrendone i presupposti, può essere riconosciuto solo il diritto agli alimenti, cioè a ricevere periodicamente una somma di denaro nei limiti di quanto necessario al suo sostentamento.

L’assegno di mantenimento ai figli

Il nostro legislatore dispone che ciascun genitore è obbligato al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito.
In caso di separazione, il giudice dispone l’obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento, tenendo in considerazione i seguenti presupposti:

– attuali esigenze del figlio;
– tenore di vita tenuto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
– permanenza presso ciascun genitore;
– situazione reddituale dei genitori;
– valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.

Con la legge del 2006 che ha introdotto l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non è venuto meno l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento, tenuto conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare cui appartengono.
Ai fini della determinazione dell’assegno è data dal nostro ordinamento rilevanza agli accordi liberamente sottoscritti dai coniugi e, se necessario, è il giudice a fissare la misura dell’assegno di mantenimento che uno dei genitori dovrà versare all’altro, valutando la capacità economica e considerando la complessiva consistenza del patrimonio.

Il diritto a percepire l’assegno di mantenimento può essere modificato o estinguersi mediante apposito ricorso per la modifica delle condizioni di separazione.

Il d.lgs. 154/2013 ribadisce l’obbligo dei genitori di mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Nel caso in cui i genitori non abbiano i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di vicinanza di grado, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli.
Nel caso in cui il coniuge obbligato sia inadempiente, il Presidente del Tribunale può ordinare che parte dei redditi dell’obbligato stesso siano versati all’altro genitore a favore dei figli.

L’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni

Il conseguimento della maggiore età (18 anni) unitamente al fatto che il figlio sia economicamente indipendente e autosufficiente, sono i presupposti per richiedere la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato.
Tuttavia, l’art. 155-quinqiues del Codice Civile prevede che, qualora la coppia abbia figli maggiorenni non economicamente autosufficienti il giudice “valutate le circostanze” può disporre il pagamento di un assegno periodico che, salvo diversa determinazione dello stesso giudice, è versato direttamente al figlio.
Nel caso in cui i figli maggiorenni siano portatori di gravi handicap, si applica interamente la disciplina prevista per i figli minori.
Il d.lgs. 154/2013 ribadisce tale obbligo stabilendo che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni, il pagamento di un assegno periodico.

Calcolo dell’assegno di mantenimento

Il giudice, quando è chiamato a valutare l’entità dell’assegno di mantenimento per il coniuge, deve tener conto non solo dei redditi che derivano dall’attività lavorativa del richiedente, ma anche delle proprietà immobiliari, della disponibilità della casa coniugale e di eventuali investimenti o ulteriori fonti di ricchezze.
Un altro elemento che deve essere valutato è l’attitudine a lavorare da parte del coniuge che richiede l’assegno: il giudice, infatti, dovrà considerare se quest’ultimo abbia la possibilità di svolgere attività lavorativa retribuita tenendo conto di diversi fattori quali l’età, l’esperienza lavorativa, le condizioni di salute, il tempo che è intercorso dall’ultima prestazione di lavoro e, sulla base di queste valutazioni, può disporre una diminuzione dell’assegno.
Non da ultimo deve essere accertato il tenore di vita goduto dai coniugi nel corso del matrimonio e verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente possano consentire di mantenere quel livello di vita indipendentemente dalla percezione dell’assegno: se ciò non si verifica, il giudice deciderà l’importo dell’assegno cercando di equilibrare la disparità.

Revisione dell’assegno di mantenimento

È sempre possibile chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento nel caso in cui vi sia un provato e obiettivo mutamento della situazione di fatto accertata al momento della pronuncia del provvedimento.
I mutamenti cui si è fatto cenno sopra si verificano principalmente in due ipotesi:

– vi sia stato un notevole incremento dei redditi di uno dei coniugi (ad es.: perché è erede di un ingente patrimonio);
– vi sia stato un deterioramento della situazione economica di uno dei coniugi (ad es.: perdita del lavoro, fallimento della società amministrata etc…).

L’assegno di mantenimento, sia a favore dell’altro coniuge sia a favore dei figli, è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
La domanda di revisione dell’assegno può essere avanzata sia dall’avente diritto sia dal coniuge obbligato a versarlo.