La relazione sul web non comporta addebito

  • civile
La “relazione” sul web non comporta l’addebito della separazione
Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 12 aprile 2013 n. 892

Un rapporto esclusivamente platonico, portato avanti con uno scambio di messaggi su Internet, non è causa di addebito della separazione. Lo afferma  la Cassazione, con la sentenza 8929/2013, rigettando il ricorso di un uomo contro una sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna aveva escluso l’addebito della separazione alla moglie, alla quale il ricorrente doveva pagare un assegno di mantenimento pari a 300 euro.

I giudici di appello avevano ribaltato il verdetto del tribunale di Forlì, secondo cui la donna aveva invece colpa nel fallimento del matrimonio: al centro del processo, una e-mail inviata alla signora da parte di un uomo, dalla quale emergeva un ‘legame’ alimentato attraverso telefonate o contatti via web, ma che non provava affatto incontri personali tra i due, né, a maggior ragione, rapporti sessuali. La Cassazione ha ribadito che «la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, non solo quando si sostanzi in un adulterio, ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge».

Nel caso in esame, osserva la Suprema Corte, i giudici d’appello «in aderenza alle regole normative e ai relativi principi giurisprudenziali, ineccepibilmente escluso che lo scambio interpersonale, extraconiugale, avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale» da parte della donna «traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l’onore» del marito. Il legame che la donna aveva intrattenuto con l’altro uomo, si rileva nella sentenza, «si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell’eventuale infatuazione di lui».