La PEC per le imprese individuali: il termine del 1 luglio 2013 non è perentorio ma….

  • civile

L’art. 5, del Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito inL. 221 – 17.12.2012), introduce anche per le imprese individuali l’obbligo di un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare al Registro delle imprese entro il 1 luglio .

La PEC può essere acquistata presso uno dei Gestori autorizzati il cui elenco è pubblicato sul sito ufficiale digitpa.com.

La Circolare n. 3660/C del 24.04.2013 coonferma che le ditte individuali che presenteranno domanda di iscrizione al Registro delle imprese senza comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata avranno una sospensione di 45 giorni trascorsi i quali se la PEC non è stata comunicata, la pratica viene considerata come non presentata.

E’ una sanzione indiretta che si applica anche alle imprese già iscritte e che vedranno sospesa ogni domanda rivolta al Registro delle imprese fino a quando non verrà comunicato l’indirizzo della PEC, in ogni caso non oltre il periodo di 45 giorni.