Il Tribunale di Milano, sez. IX civile, con decreto emanato il 24.04.2013, si pronuncia sull’ambigua formulazione della norma di cui all’art. 38 riformato dalla legge 219/2012 sulla filiazione naturale. La disposizione prevede l’estensione delle garanzie di pagamento degli obblighi di mantenimento, previste nell’ambito del processo di separazione e divorzio, anche ai procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio.
L’art. 156 c.c. prevede che in caso di inadempienza da parte dell’obbligato, il giudice ordini al terzo tenuto a corrispondere somme di denaro, anche periodicamente, all’obbligato, di versare direttamente una parte di esse agli aventi diritto.
L’ordine può essere chiesto o con autonomo ricorso, o prima dell’emanazione dei provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 708 c.p.c., in corso di causa dal giudice istruttore, o con la sentenza o decreto che chiude il procedimento di separazione o di modifica delle condizioni di separazione. La richiesta può essere avanzata anche in appello nel giudizio di II grado. Quanto ai presupposti, la legge richiede l’inadempimento al quale è equiparato il non puntuale adempimento, mentre con riguardo all’oggetto del provvedimento si tratta di somme di denaro in genere e proventi di lavoro o pensionistici.
L’art. 8 comma 3° l. Div., così come modificato dalla l. n. 74/1987, dispone una tutela ancora più diretta rispetto a quella sopra descritta.
La norma prevede la possibilità per la parte che ha diritto a ricevere l’assegno periodico di mantenimento, per se o per i figli, nel caso in cui non sia corrisposto, di rivolgersi direttamente al terzo tenuto versare somme all’obbligato principale, senza necessità di ricorrere preventivamente all’autorità giudiziaria.
Il presupposto richiesto per la distrazione delle somme dovute, è l’inadempimento che duri da almeno 30 giorni e che sia attuale, cioè esistente al momento in cui si rivolge l’invito al terzo.
In seguito, è necessaria la costituzione in mora mediante lettera raccomandata a.r. che contenga l’invito ad adempiere, pena la distrazione diretta delle somme.
In mancanza di adempimento spontaneo, l’avente diritto procede notificando al terzo il provvedimento che stabilisce la misura dell’assegno, invitandolo a versargli direttamente le somme dovute.
La disposizione di cui al nuovo art. 38 citato si presenta ambigua, in quanto, per un verso, richiama l’istituto delineato nella legge divorzile, per altro verso, parla di “ordine del giudice” che invece è tipico del sistema di tutela previsto per il procedimento di separazione.
Il Tribunale di Milano, si fa primo interprete della nuova norma e procede escludendo la possibilità che il legislatore abbia voluto realizzare un modello “ibrido”, in cui l’ordine del giudice avrebbe la funzione di rimuovere la necessità dell’attesa dei trenta giorni, e di risolvere la questione relativa alla doverosità della condotta del terzo. Si ritiene che il nuovo sistema di garanzie accordato dal legislatore ai figli nati da genitori non coniugati, si ispiri maggiormente al regime della disciplina della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, con riferimento anche agli altri tipi di garanzie contemplate.
La prima parte della norma, in materia di obbligo di prestare garanzie reali e personali, estende alle nuove controversie il regime giuridico previsto dalla legge divorzile. Anche quando parla di sequestro, la disposizione è diretta a estendere alle nuove controversie la disciplina prevista dalla legge divorzile, attraverso l’espresso richiamo all’art. 8, settimo comma legge div.
E’ ragionevole supporre che, anche in questo caso, con la previsione sulla distrazione delle somme dal terzo, il legislatore volesse in concreto estendere alle nuove controversie, la disciplina già presente nella legge sul divorzio, per favorire una più efficace tutela del credito alimentare senza necessità di intervento del giudice.
Con riguardo al caso esaminato, la ricorrente avrebbe erroneamente invocato l’applicazione della disposizione di cui all’art. 156, sesto comma c.c., poiché alla data del deposito del ricorso introduttivo era già in vigore la nuova disciplina introdotta, con effetto dal 1° gennaio 2013, con la legge n. 219/2012 e in particolare dall’art. 3, comma secondo – che modifica l’art. 38 – che predispone un sistema di garanzie a tutela del credito per il mantenimento dei figli nati da coppie non coniugate.
In conclusione, il Tribunale milanese ha ritenuto applicabile alla fattispecie il nuovo art. 38 disp. att. c.c. nel senso di estendere ai figli nati da genitori conviventi, la tutela contenuta nella disciplina divorzile, ritenendo prevalente il richiamo testuale della norma, all’art. 8 secondo comma e seguenti legge div., piuttosto che al riferimento all’ordine che il giudice può essere chiamato a impartire.