In tema di illecito concorrenziale da imitazione cd. servile, si verifica la contraffazione quando si fa riferimento al mercato rilevante per la merce in oggetto, pertanto occorre stabilire nelle singole vicende se gli imprenditori in conflitto offrono prodotti destinati a soddisfare la medesima esigenza di mercato alla stessa clientela.
Se sussiste quindi la vicinanza dei settori merceologici di due imprenditori in contestazione, è evidente che essi si rivolgono a clientele almeno parzialmente sovrapponibili, e detto accertamento fuga ogni dubbio circa l’esistenza del presupposto della concorrenza sleale ovvero dell’esistenza di un rapporto di concorrenza fra gli imprenditori stessi.
Cassazione civile , sez. I, sentenza 11.01.2013 n° 621