Non punibilità dei reati minori…

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La Camera  dei Deputati, ha licenziato il decreto sulla non punibilità dei reati minori, ieri 3.2.15  la commissione Giustizia  ha approvato il parere favorevole messo a punto dal relatore.

Il decreto, circoscritto all`ambito dei reati con pena massima fino a 5 anni o esclusivamente pecuniaria, prevede la non punibilità dei comportamenti occasionali e di scarsa gravità. La decisione spetterà, al Giudice, che dovrà valutare anche l`eventuale opposizione della vittima. L`assoluzione per tenuità del fatto non pregiudica il risarcimento del danno in sede civile.

La commissione Giustizia, ha posto condizioni restrittive, non ci potrà mai essere tenuità del fatto di fronte a reati connotati da motivi abietti o futili, sevizie o crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali e ai danni di persone (anche per età) indifese. Se sussista recidiva semplice o condotte abituali e reiterate o addirittura (come nell`omicidio colposo) se l`esito è la morte. Il giudice, dovrà fare riferimento ai criteri fissati dall`articolo 133 del codice penale nel valutare la gravità del reato.

I reati di grave allarme sociale quali stalking, truffe reiterate ai pensionati, maltrattamenti in famiglia, furto aggravato, maltrattamenti di animali, continueranno a essere perseguiti e puniti.