Infedeltà coniugale: separazione addebitata a chi ha tradito per primo

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La Cassazione civile, con l’ordinanza 13 ottobre 2014, n. 21596 ha respinto il ricorso di un uomo al quale era stata addebitata la separazione, pur essendo stato accertato in giudizio che anche la moglie aveva violato il dovere di fedeltà.

L’uomo, infatti, aveva intrattenuto una lunga relazione con un’altra donna, poi interrotta e ripresa successivamente a ridosso della separazione della coppia.

L’infedeltà coniugale della moglie risaliva, invece, all’epoca in cui il matrimonio era già in crisi e dunque, secondo la Corte, “relativamente giustificabile alla luce di quella più duratura, ostinata e risalente del marito”.

In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che determina normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e quindi è circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, però, deve sussistere un nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, ossia il tradimento deve essere stata la causa della rottura dell’unione. L’esistenza di un rapporto causale deve essere individuato mediante una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, al fine di stabilire se anche prima della violazione sia presente una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. Civ. n. 27730/2013, n. 2059/2012 e n. 9074/2011).

Nel giudizio di merito la moglie aveva dimostrato, mediante testimonianze, che la relazione extraconiugale del marito era iniziata nel 2003 e si era protratta per diversi anni, assolvendo così il proprio onere probatorio, toccava quindi al marito provare che il suo tradimento si inseriva in un contesto di crisi coniugale già in atto.

Al contrario, avendo la relazione extraconiugale recente della moglie, costituito una diretta conseguenza del tradimento del marito che ha provocato la crisi tra i coniugi, non è fonte di addebito della separazione.

Cassazione civile , sez. VI-1, ordinanza 13.10.2014 n° 21596