In tema di pubbliche manifestazioni esteriori del disciolto partito fascista

  • penale

La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che il “saluto romano” e l’intonazione del coro “presente” durante una manifestazione (nella specie un incontro in memoria delle vittime delle Foibe ) integrano il reato di cui all’art. 5 della Legge 20 giugno 1952, n. 645 (come modificato dall’art. 11 della legge 22 maggio 1975, n. 152) per la connotazione di pubblicità che qualifica tali espressioni esteriori, evocative del disciolto partito fascista, contrassegnandone l’idoneità lesiva per l’ordinamento democratico ed i valori ad esso sottesi.

La fattispecie di cui all’art. 5 della Legge 20 giugno 1952, n. 645 (che punisce «chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste») è un reato di pericolo correlato al fatto che le manifestazioni usuali, evocative del partito fascista, vengono in rilievo in quanto realizzate durante pubbliche riunioni e, pertanto, possiedono idoneità lesiva per la tenuta dell’ordinamento democratico.

Lo stesso art. 1 della legge indica le condotte reputate idonee a determinare il pericolo della riorganizzazione, nell’ambito delle quali rientrano «le manifestazioni esteriori di carattere fascista, in quanto evidenziano la adesione di chi le pone in essere al sistema di valori evocato, basato sull’utilizzo della violenza come metodo di lotta politica e sulla discriminazione razziale, e tendono a diffondere detta ideologia».

Non vi è dubbio – afferma la Corte – circa la avvenuta integrazione del fatto tipico e punibile da parte dei ricorrenti, posto che «il saluto romano di certo rientra in tali manifestazioni esteriori ed è stato posto in essere durante una pubblica manifestazione».

E’ stato, dunque, ritenuto non fondato il motivo di ricorso secondo cui l’incriminazione di manifestazioni esteriori tipiche del disciolto partito fascista risulterebbe ormai inattuale e contrasterebbe con il principio di libera manifestazione del pensiero. Ad avviso dei giudici, nulla autorizza a ritenere che il decorso di molti anni dall’entrata in vigore della Costituzione renda scarsamente attuale il rischio di ricostituzione di organismi politico-idoelogici aventi comune patrimonio ideale con il disciolto partito fascista: «l’esigenza di tutela delle istituzioni democratiche, infatti, non può certo dirsi erosa dal decorso del tempo e frequenti risultano gli episodi ove sono riconoscibili rigurgiti di intolleranza ai valori dialettici della democrazia e al rispetto dei diritti delle minoranze etniche e religiose».

Cassazione Penale, Sez. I, 12 settembre 2014 (ud. 25 marzo 2014), n. 37577