In ordine ai presupposti del rimedio risarcitorio

Si segnala il decreto del Magistrato di sorveglianza di Alessandria, emesso il 31 ottobre 2014, in ordine ai presupposti di operatività dei rimedi risarcitori previsti dall’art. art. 35-ter O.P. (introdotto dall’art. 1 del d.l. 16 giugno 2014 n. 92) per violazione dell’art. 3 CEDU (“nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”).

La nuova disposizione aggiunge alle competenze del magistrato di sorveglianza l’adozione di provvedimenti di natura risarcitoria e stabilisce che – quando l’attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti del detenuto consista in condizioni di detenzione che violino l’art. 3 CEDU – il magistrato di sorveglianza, su istanza del detenuto (o del difensore munito di procura speciale), deve “compensare” il detenuto con l’abbuono di un giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali vi è stata la violazione.

Nel decreto (di cui in basso è disponibile il download), si osserva come il rimedio compensativo previsto dall’art. 35-ter O.P. sia azionabile innanzi al magistrato di sorveglianza solo se:

  • l’istante è soggetto detenuto in carcere o internato;
  • il pregiudizio dedotto si è verificato successivamente al 28 giugno 2014 (data di entrata in vigore del d.l. 92/2014);
  • lo stesso (pregiudizio) è ancora attuale al momento della presentazione della domanda.

Quanto ai pregiudizi risalenti ad epoca anteriore al 28 giugno 2014, peraltro, essi (eccezionalmente ed in virtù della disciplina transitoria contenuta nell’art. 2, comma 2, d.l. 92/2014) possono egualmente determinare l’instaurazione del procedimento innanzi al magistrato di sorveglianza, ma solo se:

  • l’istante è soggetto detenuto in carcere o internato;
  • il pregiudizio (pur prodottosi già prima del 28 giugno 2014) è ancora attuale al momento della presentazione della domanda;
  • alla data del 28 giugno 2014 l’istante aveva già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo;
  • al momento della presentazione della domanda non è ancora intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della predetta Corte europea;
  • la domanda contiene l’indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte europea;
  • la domanda viene presentata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del d.l. 92/2014 (ergo: entro il 28 dicembre 2014).

Massima

ESECUZIONE – VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 CEDU – RIMEDI RISARCITORI – ART. 35-TER O.P. – RETROATTIVITA’ – ESCLUSIONE – CONSEGUENZE (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, art. 3; l. 4 agosto 1955 n. 848, ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, art. 1; l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, artt. 35-bis, 35-ter, 69; d.l. 26 giugno 2014 n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n. 117, disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonchè di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile, artt. 1, 2).

Tranne che nei casi tassativamente indicati dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 2 d.l. 26 giugno 2014 n. 92, i rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter O.P. (introdotto dall’art. 1 d.l. 92/2014) possono essere azionati solo rispetto a pregiudizi prodottisi successivamente al 28 giugno 2014 (data dell’entrata in vigore del d.l. 92/2014), attesa la non retroattività della norma.

I rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter, commi 1-2, O.P. possono essere azionati innanzi al magistrato di sorveglianza solo in presenza di due presupposti costituiti dallo stato detentivo in carcere dell’istante e dall’attualità del pregiudizio dedotto. Negli altri casi, invece, essi vanno azionati innanzi al giudice civile.