È illegittimo il licenziamento di un dipendente accusato di utilizzo personale della casella di posta elettronica e della navigazione in internet se non ha sottratto al lavoro una quantità di tempo rilevante. Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n.22353/2015 depositata ieri.
La decisione ha confermato i giudizi espressi in precedenza prima dal Tribunale di Lanciano e poi dalla Corte d’appello dell’Aquila. La Cassazione ha sostanzialmente ribadito quanto emerso nel giudizio di secondo grado e cioè che oltre a non aver comportato sottrazione di tempo significativa all’attività lavorativa l’uso personale della posta elettronica e di internet, con la sua condotta il lavoratore in questione non aveva realizzato un «blocco del lavoro, con un conseguente grave danno per l’attività produttiva».
La Corte d’appello aveva però anche rigettato il risarcimento del danno proposto dal lavoratore che si era appellato a un «preteso danno alla professionalità, alla vita di relazione e alla natura ingiuriosa del licenziamento». La Corte riconosceva semplicemente a titolo di indennità risarcitoria, si legge nella sentenza, «la retribuzione globale di fatto maturata dall’illegittimo licenziamento fino all’esercizio dell’opzione, detratte le somme percepite in altra occupazione, oltre all’indennità forfettaria di 15 mensilità, con rivalutazione e interessi».
La Corte di cassazione ha esaminato le risultanze della CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), argomentando che l’utilizzo personale della posta elettronica e la navigazione in Internet erano, «in entrambi i casi di difficile quantificazione temporale».
La Corte d’appello aveva però anche rigettato il risarcimento del danno proposto dal lavoratore che si era appellato a un «preteso danno alla professionalità, alla vita di relazione e alla natura ingiuriosa del licenziamento». La Corte riconosceva semplicemente a titolo di indennità risarcitoria, si legge nella sentenza, «la retribuzione globale di fatto maturata dall’illegittimo licenziamento fino all’esercizio dell’opzione, detratte le somme percepite in altra occupazione, oltre all’indennità forfettaria di 15 mensilità, con rivalutazione e interessi».
La Corte di cassazione ha esaminato le risultanze della CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), argomentando che l’utilizzo personale della posta elettronica e la navigazione in Internet erano, «in entrambi i casi di difficile quantificazione temporale».