Nella riunione del 23 giugno 2015, il Consiglio dei Ministri, tra gli altri provvedimenti, ha approvato il decreto legge n. 83 che ha introdotto “misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26/06/2015.
Qui di seguito alcune delle principali novità in materia esecutiva.
- Subito si segnala una importante modifica per quanto riguarda i termini processuali: l’art. 13 comma 1 lett. d) del D.L., nel modificare l’ art. 497 primo comma c.p.c., riduce da novanta a quantacinque (45 gg.) il termine per depositare l’istanza di vendita, pena l’inefficacia del pignoramento.Tele norma entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del D.L. sulla G.U., per cui attenzione alle date! Praticamente, il nuovo termine ridotto di 45 gg è in vigore dal 27 giugno.
- Sempre l’art. 13 comma 1 lett. a) del D.L. ha modificato anche l’art. 480 secondo comma c.p.c., relativo agli avvisi che deve contenere il precetto: infatti, in base alla nuova disposizione, “il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”.
- Quindi è stata introdotta la possibilità per il debitore di promuovere una sorta di procedura conciliativa in fase esecutiva.N.B.: La suddetta disposizione, però, ex art. 25 del D.L., si applicherà solo dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L.Per completezza di informazione si ricorda che la legge n. 3 del 2012 (che regola la “Composizione della crisi da sovraindebitamento”) prevede la possibilità per i consumatori in difficoltà di rinegoziare i propri debiti con i creditori sulla base di un piano di ristrutturazione del debito: il Piano del consumatore.
- Modificato anche l’art. 495 quarto comma c.p.c. “Conversione del pignoramento”. (n.d.r.: estesa anche nel pignoramento dei beni mobili la possibilità di rateizzazione e aumentato il termine massimo, da 18 a 36 mesi): in caso di pignoramento di beni immobili e cose mobili, “il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore”.
- E’ stabilito un termine massimo per gli esperimenti di vendita nel pignoramento mobiliare ex art. 532 c.p.c.: al secondo comma la modifica prevede che il giudice” fissa altresì il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.”
- Infine, tra le novità più significative, si segnalano le modifiche (e i limiti) apportate all’ art. 545 c.p.c. in materia di pignoramento presso terzi, relativamente ai crediti impignorabili: con la riforma sono state aggiunti i seguenti commi: «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell‘assegno sociale (per il 2015 l’assegno è pari a € 448,51 mensili per 13 mensilità – n.d.r.), aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Inoltre, nel caso in cui le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, vengano accreditate su conto bancario o postale intestato al debitore, la riforma ha introdotto dei limiti alla possibilità di pignorare tali somme:
a) quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento le suddette somme possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale.
b) quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Nel caso in cui il pignoramento venga eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge, esso viene dichiarato parzialmente inefficace e l’inefficacia viene rilevata dal giudice anche d’ufficio.