La Cassazione ha interpretato che l’espressione “in ogni caso” che compare nella nell’art.219 bis del Codice della strada che sancisce che la sospensione della patente possa essere disposta anche nel caso in cui l’imputato si sia posto in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo che non richieda un titolo di abilitazione e dunque anche nel caso
in cui l’illecito sia stato commesso da un conducente di ciclomotore. In tal situazione la sospensione riguarda il certificato di idoneità alla guida.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE – Sent. 29.03 – 06.06 2013 n. 19413