Il reato di truffa online (Art. 640 c.p.)

  • penale

La truffa online, reato sempre più diffuso con il crescente aumento dell’utilizzo degli strumenti informatici per effettuare acquisti di beni e servizi, non è autonomamente disciplinata dal nostro Codice Penale, ma è riconducibile al generico reato di truffa di cui all’art. 640 c.p.

In particolare, il reato di truffa punisce chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Gli elementi essenziali della truffa sono dunque innanzitutto gli artifizi o raggiri, che si sostanziano nel far apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà ovvero nel produrre un falso convincimento nella vittima. Secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalente possono essere ricondotti ai concetti di artifizi e raggiri anche il silenzio, la reticenza e la menzogna.

Con specifico riferimento alla truffa online, gli artifizi e raggiri possono consistere nelle più svariate condotte, quali creare falsi siti web che offrono la vendita di beni o servizi o creare false pagine sui social network che inducano in errore la persona offesa dal reato, sempre qualora sussistano gli ulteriori elementi costitutivi del reato, ovvero l’induzione in errore della persona offesa, l’atto disposizione patrimoniale comportante un danno alla stessa e l’ingiusto profitto del soggetto agente o di altri.

L’elemento soggettivo di tale reato è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di trarre in inganno la vittima, determinando per essa un danno patrimoniale e, viceversa, un profitto per sé o altri.

La pena prevista per la fattispecie base di tale reato è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 51 a euro 1.032. Per le ipotesi di truffa aggravata (quali, ad esempio, la truffa a danni dello Stato ed altre ipotesi previsti dal secondo comma dell’art. 640 c.p.) la pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549.