Il perfezionamento della notifica tramite PEC

  • civile

Anche per le notifiche telematiche in proprio (che, come quelle cartacee, sono eseguite a mezzo posta, seppur di tipo elettronico) opera il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario (scissione rilevante ogni qual volta dall’individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti, distintamente a carico dell’una o dell’altra parte)(1).

Ovviamente, anche in tal caso, l’effetto anticipato per il notificante è di tipo provvisorio, cioè subordinato al successivo ed effettivo perfezionamento della notifica lato destinatario(2).
Nelle notifiche telematiche in proprio, quei suddetti momenti -di spedizione e di ricezione -sono esattamente individuati da due ricevute automatiche, generate dal sistema di posta:
a) una ricevuta di accettazione, con la firma digitale del gestore di posta del mittente, che dice appunto di aver accettato la PEC;
b) una ricevuta di consegna, con la firma digitale del gestore di posta del destinatario, che dice di avergliela consegnata o, per meglio dire, messa a disposizione(3).

Nel caso in cui la consegna della PEC al destinatario non sia andata a buon fine (ad es., perché casella di posta ordinaria anziché certificata, oppure a causa di virus, per casella piena, ecc.), entro le successive 24 ore dalla spedizione il mittente viene informato con un avviso di mancata consegna(4).

In tal caso, la notifica non può ritenersi perfezionata sicché viene meno l’effetto “anticipato” di cui si è detto, ed il mittente deve quindi utilizzare un altro strumento notificatorio, previa eventuale rimessione in termini(5), nel caso in cui la notifica non sia andata a buon fine per fatto non imputabile al mittente (ad es., casella PEC del destinatario piena), non potendo ovviamente beneficiare dello strumento processuale concesso alla Cancellerie per il caso di comunicazioni non andate a buon fine per “colpa” dell’avvocato destinatario (cioè della possibilità di depositare l’atto in formato cartaceo nella cancelleria stessa).
Nella specie che ci occupa, è la legge stessa(6) a stabilire espressamente che la notifica telematica in proprio si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione sub a) e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna sub b).
Tuttavia, a differenza delle notifiche in proprio a mezzo raccomandata cartacea (la cui spedizione è vincolata agli orari di apertura degli sportelli postali), nel caso di notifiche telematiche (spedibili in qualsiasi ora del giorno e della notte) viene allora in rilievo l’art. 147 cpc (che è norma generale applicabile anche alle notifiche a mezzo PEC in quanto non derogata dalla disciplina specifica dettata per le PEC), secondo cui “le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21″(7).
E’ allora a tali orari -e si noti che la norma de qua non fa alcuna distinzione tra giorni feriali e festivi, quindi è ben possibile notificare in proprio anche la domenica(8) -che dovrà tenersi conto ai fini della predetta scissione del momento perfezionativo, ditalché per il notificante occorrerà aver riguardo all’ora in cui è stata spedita la PEC o per meglio dire all’ora in cui è stata generata la pec di ricevuta del server mittente (ad es., alle ore 20,59), mentre per il destinatario occorrerà aver invece riguardo all’ora in cui la notifica è stata ricevuta o per meglio dire all’ora in cui è stata generata la pec di consegna del server destinatario (ad es., alle ore 21,01), con la conseguenza che, negli esempi fatti, per il notificante (ed ai fini della verifica dei suoi termini di decadenza) bisognerà aver riguardo al giorno in cui è stata effettivamente spedita, mentre per il destinatario (ed ai fini della verifica dei suoi termini di decadenza) bisognerà aver riguardo al giorno successivo.
Infatti, il mancato rispetto del suddetto orario è sì causa di nullità (ovviamente sanata ex art. 156 cpc per raggiungimento dello scopo), MA in tal caso la notifica effettuata o ricevuta dopo le ore 21 si considera effettuata o ricevuta il giorno dopo, quindi a tale momento dovrà farsi eventualmente slittare, lato notificante e/o destinatario, il momento perfezionativo della notifica.

Ai fini della prova della notifica a mezzo PEC, da più parti(9) si riteneva che -quantomeno fin quando non sarà possibile il deposito telematico in cancelleria- il deposito della stampa delle ricevute di accettazione e consegna non sarebbe stato sufficiente, perché con detta stampa si perde la firma digitale (presente in ciascuna delle due PEC), sicché sarebbe stato necessario depositare tali ricevute in formato digitale, sotto in forma di file (in CD o chiavetta) che contiene: a) la PEC con gli allegati; b) la PEC di accettazione; c) la PEC di consegna (postacert.eml + daticert.eml)(10).
Tale tesi non è (più) condivisibile, giacché la legge stessa(11) espressamente dispone che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato in proprio a mezzo PEC, “l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82″.
In ogni caso, anche prescindere dal dettato normativo (ma non vedo come possa prescindersene), il deposito delle predette ricevute cartacee deve comunque ritenersi sufficiente ove avvenga nel corso di un procedimento in cui la controparte non lo contesti(12) purché ovviamente costituita(13).
Infine, nel caso in cui si perda il file delle ricevute di notifica, lo si può richiedere al gestore della PEC, che lo conserva per 30 mesi, mentre quelle inviate a mezzo PCT sono conservate 5 anni dai gestori PEC del Ministero(14).

 

 

[1] In tal senso, cfr. Tribunale di Modena (Di Pasquale R.), sentenza n. 1817 del 28 novembre 2012, nonché T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 18/09/2012, n. 958; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 08/11/2011, n. 8551; Tribunale Modena, 08/07/2011; T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 11/05/2011, n. 252; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 09/03/2011, n. 676; Tribunale Piacenza, 08/03/2011, n. 200; Cassazione civile, sez. III, 28/02/2011, n. 4919 (Conferma Appello Roma, 24 giugno 2008); T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 16/02/2011, n. 160; Cass. 30 luglio 2009, n. 17748; T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 10/09/2010, n. 4681; Tribunale di Bologna (Marulli M.), 29 luglio – 4 agosto 2010; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 16/06/2010, n. 1841; T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 01/06/2010, n. 353; Consiglio di Stato n. 2055 del 13 aprile 2010 (Riforma Tar Piemonte, sez. I, 10 aprile 2009, n. 1081); T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 10/03/2010, n. 2665; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 08/02/2010, n. 1620; T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 20/01/2010, n. 20; Cassazione civile, sez. III, 13/11/2009, n. 24041; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11/11/2009, n. 11068; T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 11/09/2009, n. 2393; Cassazione civile, sez. I, 30/07/2009, n. 17748; Tribunale di Modena (Cigarini R.), sentenza n. 4093 del 6 maggio 2009; Tar Veneto n. 2393/2009; Cass. n. 24041/2009 (in GaD n. 6/10, pag. 59); Cass. n. 17748/2009; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 10/04/2009, n. 1018; Cass. n. 15081/2004; Cass. n. 6402/2004; Cassazione civile, sez. III, 19/01/2004, n. 709; Cassazione civile, sez. II, 25/09/2002, n. 13922. Contra, Tribunale di Modena (Rovatti A.), sentenza n. 295 del 23 febbraio 2010, nonché Tribunale Cassino, 21/10/2010, n. 734 e T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 09/04/2008, n. 604 (poi cassato, però, da Consiglio di Stato n. 2055 del 13 aprile 2010 cit.).

[2] per tutte, Corte Cost. n. 318/2009

[3] art. 1335 cc

[4] Art. 6.3 regole tecniche DM 2/11/2005

[5] art. 153 co. 2 cpc

[6] art. 3 bis, co. 3, L. n. 53/1994

[7] Come ricorda Cassazione n. 3478/1979, la ratio dell’art. 147 c.p.c. è quella di tutelare il riposo e la quiete del destinatario della notificazione, il quale è pertanto legittimato a rifiutare la notifica fuori orario, sicché la norma non si applica alle notifiche a mezzo posta ma solo a quelle in cui vi può essere un disturbo fuori orario, come ad esempio quelle effettuate a mani da parte dell’ufficiale giudiziario. Ma, se la ratio è questa, la quiete del destinatario ben può essere violata da una pec di notifica che arriva, magari al cellulare, mentre il destinatariodella stessa è a cena o sta facendo colazione. E’ ben vero che il destinatario che non voglia essere disturbato, può spegnere il cellulare, ma il destinatario non vuole e ha diritto di non essere disturbato da una pec di notifica, mica dalle altre email, che vuole continuare a ricevere (senza dover disabilitare ogni sera dopo le 21 e riattivare ogni mattina dopo le 7 l’account pec, ed evitare, due volte al giorno tutti i giorni, che in quell’orario riceva l’inoltro delle pec alla email normale. A ciò si aggiunga che nel caso della PEC non è neppure attuabile il rimedio suggerito dalla citata Cassazione, visto che la pec stessa, una volta che arriva al server del destinatario, non può essere da questa rifiutata. In definitiva, se è vero -come è vero- che la pec disturba la quiete del destinatario, sarei personalmente contrario ad escluderla dall’operatività dell’art. 147 cpc, che altrimenti attuerebbe un trattamento diverso ed irragionevole fra fattispecie uguali: l’ufficiale giudiziario non può disturbare, mentre l’avvocato sì. La cara vecchia costituzione credo che non lo gradirebbe. Del mio stesso avviso i colleghi di Giuseppe Vitrani e Pietro Calorio in questo articolo nonché Carlo Piana in questo articolo.

[8] Cass. n. 158/1977

[9] Trib. Prato, pres. Genovese – rel. Brogi, decreto del 23/5/2013; Tar Campania – Sentenza n. 1756 del 3 aprile 2013

[10] art. 6.5.2.1 Norme Tecniche PEC DM 2/11/2005

[11] art. 9, co. 1 bis, L. 53/1994

[12] art. 115 cpc

[13] Con riferimento al contumace, cfr., per tutte, Cass. n. 14623/2009

[14] art. 4, co. 3, DM n. 44/11