Il diritto all’oblio

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In un mondo in cui le notizie circolano veloci molto più che alla velocità della luce con i mezzi di comunicazione, specialmente tramite la piattaforma internet, le informazioni si diffondono a grappolo mediante collegamenti multimediali sulle pagine dei motori di ricerca, lasciando una traccia che pare indelebile, e potenziando illimitatamente l’accessiblilità agli articoli ivi contenuti. Da ogni postazione pc, ad ogni ora del giorno e della notte.
Se un tempo l’archivio di una testata giornalistica di livello nazionale, o di un mensile o settimanale locale era meramente cartaceo, ora l’archiviazione è diffusamente operata on-line.
In cosa consiste il suddetto diritto all’oblio? Esso è il diritto, che spetta a ciascuno, di essere “dimenticato” dagli altri. O meglio, è il diritto che il mondo scordi un comportamento che un individuo ha tenuto in passato, un’indagine giornalistica o giudiziaria, un processo..
Com’è possibile che tale diritto venga rispettato, com’è possibile tutelarsi? Se da un lato c’è il diritto di cronaca e critica, che a suo tempo rendeva legittima la pubblicazione di una notizia giudiziaria, fermo restando la continenza, pertinenza ed interesse pubblico alla diffusione dell’articolo, dall’altro è storicamente riconosciuto dalla giurisprudenza il diritto che ciascuno possa essere se si può dire “reintegrato”.
In un primo momento il Garante dei dati personali, occupandosi delle suddette questioni, in moltissimi casi indicava come soluzione la “deindicizzazione” dai motori di ricerca dell’articolo del giornale. Era compito dell’editore, del titolare del “sito sorgente”, ottemperare a tale richiesta, senza coinvolgere il titolare del motore di ricerca.
Negli ultimi due anni la situazione è mutata. Infatti il Garante sempre più ha ricevuto richieste d’intervento sulla fonte in modo diretto, con la rimozione dell’articolo in questione o mediante l’inserimento di un articolo o note di correzione/aggiornamento dell’informazione ormai superata. In tal senso la giurisprudenza si è pronunciata, si veda la sent. 5525/2012 della Cassazione (nella stessa direzione sono state le conclusioni del 25.6.2013 dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, nella causa C-131/12).
La Corte Suprema in particolare ha espressamente riconosciuto l’esistenza del diritto all’oblio, che consiste sostanzialmente nel diritto alla tutela dell’identità propria attuale, personale e morale, a livello sociale. Inoltre ha sottolineato l’essenziale differenza tra un archivio cartaceo e un archivio in rete. Quest’ultimo presenta le notizie in modo “piatto”, non strutturato: decontestualizzato. Se da un lato il Codice della privacy legittima la conservazione di un’informazione per fini di documentazione storica, dall’altro è necessario che la notizia venga contestualizzata, aggiornata nei sui sviluppi, nel suo seguito (o nel corpo del testo o a margine), e, se non corrispondente a verità, perfino cancellata.
Il Tribunale di Milano, con la sent. del 26.4.2013 n. 5820/2013, cita il richiamato orientamento della Cassazione, e riconosce al diritto all’oblio una posizione di prevalenza rispetto ad ogni altro interesse in questione nel caso di specie. Le finalità di tenuta storica in archivio possono essere realizzate conservando una copia cartacea. Il giudice ha ordinato la rimozione dell’articolo (dall’archivio, telematico, del giornale), extrema ratio della citata sentenza di Cassazione.