Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere addebitato anche a chi conduca, in tale stato, una bicicletta. E’ quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 2 febbraio 2015.
In merito alla pretesa inapplicabilità della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza alla conduzione di veicoli non motorizzati, come la bicicletta, costante orientamento giurisprudenziale afferma che il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso mediante la conduzione di tale tipologia di veicolo, rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.
Ciò al di là della circostanza costituita dalla eventuale inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie, come quella della sospensione della patente di guida, in forza del principio generale che esclude l’applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi abbia commesso reato conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione.
Nella fattispecie i giudici del merito avevano correttamente escluso la prospettazione difensiva della pretesa inoffensività della condotta tenuta dal conducente, sottolineando l’oggettiva idoneità della conduzione della bicicletta in condizioni di ebbrezza alcolica, a interferire con il regolare e sicuro andamento della circolazione stradale, con la conseguente creazione di un oggettivo e concreto pericolo per la sicurezza e l’integrità del pubblico degli utenti della strada.
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 02.02.2015 n° 4893