Guida in stato di ebbrezza: i tassi dell’etilometro

Trascorse le vacanze, tra cenoni e grandi feste, si è tornati al lavoro senza i pesi accumulati durante l’anno trascorso. Al termine di alcune serate sicuramente alcuni di voi si saranno posti la frequente domanda “Ho bevuto un bicchiere di troppo?”. Accantonando risposte fumose riassumiamo la disciplina vigente, contenuta nel Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), oggi modificato dall’ultima legge di riforma, L. 21 febbraio 2012, n. 11.

La legge, all’art. 186, rubricato “Guida sotto l’influenza dell’alcool” distingue alcune fasce di valore alcolemico accertato nel sangue, cui possono seguire sanzioni amministrative o addirittura l’instaurarsi di un procedimento penale. In particolare, “Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:”

a) con la sanzione amministrativa da euro 527 a euro 2.108, per l’accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), e la sanzione accessoria della sospensione della patente da tre a sei mesi;

b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). In ogni caso è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo dai sei mesi ad un anno;

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, in caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), e la sospensione della patente di guida da uno a due anni (sospensione raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. La patente inoltre è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Inoltre, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), la patente di guida è sempre revocata.

Per quanto riguarda i conducenti di eta’ inferiore ad anni ventuno ed i neo-patentati, l’art. 186 bis prevede un divieto assoluto, disponendo infatti “E’ vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per .. i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B”.

Caldeggiamo la prudenza alla guida per la sicurezza propria e per quella degli altri, ricordando la formula lapidaria  contenuta nel primo comma del citato articolo: “E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”.

L’augurio di un buon anno e di buon proseguimento!