Gratuito patrocinio, deroga ai limiti di reddito nei casi di violenza sessuale, stalking e maltrattamenti in famiglia.

Occorre ricordare che per determinati gravi reati ed in particolare, fra gli altri, per i casi di violenza sessuale, stalking, maltrattamenti in famiglia, l’art.76, comma 4 ter del testo unico in materia di spese di giustizia – D.P.R. n. 115/2002 stabilisce che :” La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto”.

Le ragioni poste a fondamento di tale norma risiedono nella volontà di tutela delle fasce deboli e per garantire alle stesse, se parti offese, di poter partecipare come parti civili nel procedimento penale, onde veder tutelato il proprio buon diritto ed ottenere il risarcimento dei danni.