Giudice ordinario ed Arbitro rituale

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza del 25 ottobre 2013 n.24153, innovando il proprio orientamento, hanno affermato la natura giurisdizionale, e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, dell’attività degli arbitri rituali.
Di conseguenza, mentre lo stabilire se una controversia spetti al giudice ordinario o a degli arbitri si configura come questione di competenza, il sancire se una lite appartenga alla competenza del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo, invece, ad una questione di giurisdizione. Ne deriva anche che, in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l’eccezione di compromesso determina il sorgere di una questione di giurisdizione, rendendo, quindi, ammissibile il regolamento ex art. 41 cod. proc. civ.

ARBITRATO – ARBITRATO RITUALE – NATURA GIURISDIZIONALE – CONSEGUENZE – CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO ESTERO – ECCEZIONE DI COMPROMESSO – QUESTIONE DI GIURISDIZIONE – CONFIGURABILITA’