La Cassazione ha nuovamente esaminato un caso relativo ai conflitti tra ex coniugi che si ripercuotono sui figli.
Secondo la Corte d’appello di Campobasso il genitore affidatario aveva il dovere morale e giuridico di promuovere attivamente e costantemente il riavvicinamento dei figli al genitore non affidatario, dal momento che la sua capacità genitoriale si doveva misurare alla luce della capacità (o buona volontà) di garantire il più possibile le frequentazioni dei figli con l’altra figura genitoriale.
Deponeva in senso contrario a tale capacità la propensione del genitore affidatario a scaricare i propri conflitti sul rapporto tra i minori e l’altro genitore, fino al punto di determinare l’eliminazione di tale rapporto, come costantemente riscontrato nella specie.
Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione basato sull’unico motivo nel quale è stata denunciata l’insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte d’Appello fondato la decisione assunta soltanto sulle affermazioni contenute nelle relazioni dei servizi sociali e degli esperti, senza considerare che le espressioni verbali di assoluta ostilità dei minori verso il padre erano state determinate da un vissuto traumatico derivante dai comportamenti delittuosi del medesimo in costanza di matrimonio e non dall’interferenza materna. Veniva inoltre sottolineato il rispetto delle prescrizioni relative all’esercizio protetto del diritto di visita.
Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Sentenza 12 novembre 2013 – 21 febbraio 2014, n. 4176