Se il cliente preleva della merce dal supermercato e passa le casse senza averle pagate, si configura furto consumato e non solo tentato. E’ quanto emerge dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il caso vedeva alcune donne essere notate mentre prelevavano dai banchi di vendita delle merci, distaccandone l’etichetta identificativa, per poi superare le casse, dove avevano pagato solo prodotti alimentari. Al momento del controllo eseguito dal personale del negozio, le donne erano state trovate in possesso delle altre merci sottratte.
Con questa pronuncia gli ermellini aderiscono al più recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità, che si ritiene aderente al caso di specie, secondo il quale costituisce furto consumato e non tentato quello che si commette all’atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza (Cass. pen., Sez. V, 19 gennaio 2011, n. 7086, Rv. 249842, ed altre conformi: n. 23020 del 2008, Rv. 240493; n. 37242 del 2010, Rv. 248650). Ciò nonostante il contrario orientamento della Suprema Corte, con la sentenza, Sez. V, n. 7042 del 20 dicembre 2010, Rv. 249835, secondo la quale, allorché l’avente diritto o persona da questi incaricata sorvegli l’azione furtiva, così da poterla interrompere in qualsiasi momento, il delitto non può ritenersi consumato neanche con l’occultamento della cosa sulla persona del colpevole, perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e controllo diretto dell’offeso.
Il più recente indirizzo, sancito con la sentenza Sez. V del 30.3.2012, n. 30283, ravvisa il momento consumativo del delitto di furto nell’impossessamento realizzato dall’autore occultando la merce in modo da eludere i controlli del personale abilitato, ovvero asportando le placche antitaccheggio, mentre il superamento delle casse vale a rivelare la volontà di non effettuare il pagamento dovuto.
Cassazione penale , sez. V, sentenza 16.01.2014 n° 1701