Il rimpatrio con foglio di via obbligatorio è una misura di polizia diretta a prevenire i reati piuttosto che a reprimerli e, dunque, presuppone sempre un giudizio sulla pericolosità del soggetto che va motivato con riguardo ai concreti comportamenti tenuti dal destinatario, pur non richiedendo le prove della effettiva commissione di reati
Tar Lombardia – Sede di Milano – Sezione III Sentenza 12 febbraio 2014 n. 432