Famiglia: violazione degli obblighi di assistenza inerenti la potestà genitoriale

Per la sussistenza dell’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 570, prima comma, cod. pen., non rilevano i comportamenti omissivi contrassegnati da minimo disvalore o da mere disfunzioni dei rapporti intra-familiari, ma soltanto le condotte che, attraverso la sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore. (Nel caso di specie è stata confermata la responsabilità di un genitore che, attraverso condotte persistenti di aperto rifiuto e totale disinteresse per il minore, aveva determinato il pericolo di indurre nello stesso sentimenti di colpa, di abbandono e di scarsa autostima, anche in ragione della sofferenza derivante dal confronto con i coetanei inseriti in contesti di stabili relazioni familiari).

Così ha deciso la sesta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 51488/13

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA –VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA INERENTI LA POTESTA’ GENITORIALE – LIMITI DELL’INCRIMINAZIONE – FATTISPECIE