Famiglia: il decreto di modifica delle condizioni di divorzio è immediatamente esecutivo

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Le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato il principio secondo cui il decreto del tribunale in materia di revisione delle disposizioni sui figli e sui contributi al mantenimento in caso di divorzio, previsto dall’art. 9 della legge n. 898 del 1970, è immediatamente esecutivo, secondo la regola generale dell’art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con la disposizione comune dell’art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l’efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo.

Corte di Cassazione Sez. Unite Sentenza n. 10064 del 26 aprile 2013