La Suprema Corte di Cassazione, Sezione II penale, il giorno 09 febbraio 2018 n. 14145, ha sancito che la condotta del cittadino, che abbia denunciato lo smarrimento di assegni bancari dopo averli dati in pagamento, con ciò simulando la possibilità della contestazione reato di furto o di ricettazione, a carico del prenditore del titolo, integra il reato di calunnia.
Non essendo necessaria, infatti, per la configurazione del reato di calunnia una precisa indicazione della fattispecie di reato, che il denunciante sa non essere sussistente, appare evidente come in caso simile una falsa denuncia di smarrimento di titoli consegnati ad un terzo, integri di per se stessa un’accusa di ricettazione o di furto al prenditore, essendo lo stesso ben identificabile ed essendo ininfluente che la denuncia stessa sia stata proposta contro persona ignota.