Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale (Art. 495 e 496 c.p.)

  • penale

A seguito dell’emergenza COVID-19, Coronavirus, è utile analizzare il reato previsto all’art. 495 c.p., per il quale restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Il perdetto reato punisce chiunque dichiara o attesta falsamente, dunque in maniera orale o scritta, ad un pubblico ufficiale (poliziotto, carabiniere o chiunque rivesta una carica pubblica) l’identità, lo stato o altre qualità della propria persona o in relazione ad altri soggetti.

Perché sussista il reato sono irrilevanti i motivi per cui la falsa dichiarazione o attestazione è stata resa. Si tratta di un reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui il soggetto agente attesta o dichiara il falso.

In caso vengano rese più false dichiarazioni o vengano attestate più falsità, l’agente commette tante violazioni di legge quante sono le false dichiarazioni o attestazioni (verrà eventualmente applicato il vincolo della continuazione di cui all’art. 81 c.p. al fine di mitigare la pena).

Con riferimento all’elemento psicologico di tale reato è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di rendere la dichiarazione falsa ovvero di attestare il falso e dalla rappresentazione che la dichiarazione o l’attestazione viene resa ad un pubblico ufficiale.

Al secondo comma dell’art. 495 c.p. sono previste due circostanze aggravanti, che si applicano in caso la falsa dichiarazione sia resa in atti dello stato civile (ad esempio in relazione ad un atto di nascita) ovvero qualora la dichiarazione sia resa all’autorità giudiziaria da persona imputata o indagata o se, per effetto della dichiarazione, una decisione penale venga iscritta sul casellario giudiziale sotto falso nome.

La pena prevista per tale reato è da uno a sei anni di reclusione.

Il Codice Penale prevede inoltre un ulteriore ipotesi di reato, residuale rispetto alle altre fattispecie di cui al Titolo VII, Capo IV del Codice, dedicato alle falsità personali, ovvero il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 496 c.p.). Tale reato consiste, in particolare, nel rendere false dichiarazioni sulla propria o altrui identità, stato o altre qualità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle funzioni o del servizio.

La pena prevista per tale reato è da uno a cinque anni di reclusione.