Le Sezioni unite della Cassazione nella camera di consiglio del 29 ottobre 2015 hanno deciso, che il raddoppio del periodo di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza grave che scatta quando si guida un veicolo altrui non si estende al caso in cui il guidatore rifiuta l’alcoltest.
Per stato di ebbrezza grave s’intende un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Il raddoppio della sospensione in caso di guida di veicolo altrui è stato introdotto per evitare che con cambi dei mezzi si riesca ad evitarne la confisca (non ammessa quando il proprietario è estraneo al reato).