Espropriazione per pubblica utilità: possibile l’usucapione

La Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 14 novembre 2013, n. 25594, ha statuito che il decreto di espropriazione non comporta, di per sé, la perdita dell’animus possidendi sul bene da parte del precedente proprietario, il quale, pertanto, potrà legittimamente invocare il compimento in suo favore dell’usucapione, qualora l’espropriante non abbia poi proceduto all’immissione in possesso, né attuato il previsto intervento urbanistico.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ – DECRETO DI ESPROPRIAZIONE – AUTOMATICA PERDITA DELL’ANIMUS POSSIDENDI DA PARTE DEL PRECEDENTE PROPRIETARIO – ESCLUSIONE – CONSEGUENZE