E’ legittimo registrare di nascosto una conversazione?

E’ legittimo registrare di nascosto una conversazione?

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 24288/2016 del 10.06.2016 è intervenuta in tema di registrazione di conversazione tra presenti, compiuta di propria iniziativa da uno degli presenti, seppur nel ruolo di semplice spettatore, sancendo che tale attività non richiede l’autorizzazione del giudice e può essere usata in sede processuale.

La Corte di Cassazione ha stabilito che nelle suddetta situazione ci si trova di fronte ad un’attività che non lede minimamente la privacy dei presenti e pertanto può essere compiuta da chiunque partecipi ad una conversazione attivamente o come terzo spettatore.

Tale impostazione conferma la linea costantemente assunta dalla giurisprudenza, in ossequio alle Sezioni Unite della Suprema Corte, è di ritenere che chi parli innanzi ad altre persone, accetti il rischio di essere registrato e, quindi, non può lamentare nessuna lesione dei propri diritti.

Nel ribadire, dunque, come la registrazione di una conversazione tra presenti sia lecita la Cassazione, ha sottolineato la non necessità di alcuna autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, trattandosi di attività che non rientra nel concetto di intercettazione in senso tecnico-giuridico, ove la libera registrazione fatta invece da uno dei presenti di una conversazione pare una forma di autodifesa utile per una successiva attività di contenzioso giudiziario.

L’ingresso di tale registrazione in sede processuale non è soggetta a limitazioni e formalità previste dal codice di rito in tema di intercettazioni, l’acquisizione al processo della registrazione di un tale colloquio potrà avvenire ex art. 234 co. 1, c.p.p.

Di conseguenza una registrazione audio può certamente assurgere a prova dell’esistenza e del contenuto di una conversazione e può diventare elemento probatorio da introdurre in sede penale, elemento che in determinate fattispecie potrebbe essere considerato determinante in punto di responsabilità.