FAMIGLIA – MATRIMONIO – SCIOGLIMENTO – DIVORZIO – OBBLIGHI – VERSO L’ALTRO CONIUGE – IN GENERE – Art. 12 bis della legge n. 898 del 1970 – Coniuge non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile – Diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto percepita dall’altro coniuge – Calcolo della quota sulla base del trattamento di fine rapporto al netto delle imposte – Necessità – Fondamento.
La quota del trattamento di fine rapporto dell’altro coniuge, riconosciuta dall’art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, a quello titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, deve liquidarsi sulla base di quanto dal primo riscosso, per tale causale, al netto delle imposte, altrimenti trovandosi lo stesso a doverla corrispondere in relazione ad un importo da lui non percepito siccome gravato dal carico fiscale.
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 29 ottobre 2013, n. 24421