Nella seduta del 29 maggio 2014, la Camera dei deputati ha approvato un testo unificato inerente la sostanziale modifica dei presupposti per la domanda di scioglimento del matrimonio. Il testo riduce a dodici mesi, nel caso di separazione giudiziale, il periodo minimo di separazione dei coniugi per la presentazione della domanda di divorzio; il termine è ridotto a sei mesi nel caso di separazione consensuale. La presenza o meno di figli minori nati nel matrimonio non incide sulla durata del periodo di separazione che permette la richiesta di divorzio. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. Ecco il testo integrale
Il testo unificato modifica la legge sul divorzio (n. 898/1970) laddove (art. 3) attualmente prevede che:
• lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nel caso in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale;
• ai fini della proposizione della domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni, a decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Le modifiche introdotte dall’art. 1 del testo approvato:
• riducono a dodici mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio, nel caso di separazione giudiziale; tale termine decorre dalla notificazione della domanda di separazione;
• riducono, inoltre, a sei mesi il periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio nel caso in cui la separazione sia consensuale; in tale caso, il termine di sei mesi decorre dalla data di deposito del ricorso oppure dalla data della sua notificazione qualora il ricorso sia presentato da uno solo dei coniugi;
• prevedono che, se alla data di instaurazione del giudizio di divorzio sia ancora pendente la causa di separazione in relazione alle domande accessorie, la causa debba essere assegnata al giudice della separazione personale.
Inoltre, il testo modifica l’art. 189 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. che attualmente stabilisce che l’ordinanza con cui il presidente del tribunale o il giudice istruttore, in sede di udienza di comparizione per separazione personale, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei figli e dei coniugi, conserva efficacia anche dopo l’estinzione del processo, fino a che non sia sostituita da altro provvedimento emesso a seguito di nuovo ricorso per separazione personale.
La modifica introdotta prevede la conservazione dell’efficacia dei provvedimenti anche a seguito di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio.
E’ poi modificato l’art. 191 del codice civile, relativo allo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. Lo scioglimento della comunione dei beni è anticipato:
• al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati;
• ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, se omologato.
E’ inoltre stabilito che, qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all’ufficio dello stato civile ai fini dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
L’ordinanza presidenziale con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione.
La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi può essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio (attualmente, presupposto della domanda di divisione è la pronuncia definitiva di separazione per cui, prima di tale momento, manca il titolo per richiederla).
In fine, in base alla disciplina transitoria prevista dal provvedimento, i nuovi termini ridotti di separazione per la proposizione della domanda di divorzio si applicano alle domande di divorzio proposte dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche in caso di pendenza alla stessa data del procedimento di separazione personale.