Il campo dell’inquinamento acustico e dei rumore molesti è disciplinato dagli art. 844 del codice civile e art. 659 del codice penale, oltre che da norme speciali quale la legge quadro n 447 del 1995, unitamente ai suoi decreti di attuazione ed infine da norme specifiche per vari settori, dal traffico stradale, a quello ferroviario, al rumore delle discoteche, ai requisiti degli edifici.
L’art. 844, del codice civile, è norma fondamentale per il soggetto che subisce un disturbi e rumori, in quanto fornisce tutela in sede giudiziale quando le immissioni acustiche superino la normale tollerabilità. La giurisprudenza, seguendo indicazioni di tipo medico scientifico, ritiene intollerabili le immissioni acustiche che vadano oltre ai tre decibel il rumore di fondo nel luogo interessato.
Le norme speciali sono invece finalizzate ad una più generale tutela della collettività: che contempera le esigenze private con quelle della produzione, del commercio, ect.
Si ritiene che il rumore sia un male inevitabile e si tenta di contenerlo e gestirlo, fissando dei limiti di accettabilità del rumore, sia in emissione (rumore misurato in prossimità della fonte), sia di immissione (rumore misurato in prossimità del ricevente); limiti che possono cambiano a seconda dei vari contesti di riferimento.
I danni provocati dal rumore possono essere patrimoniali e non patrimonali. In relazione i primi si può ipotizzare la svalutazione commerciale di un immobile; per i secondi il danno alla salute o al peggioramento della qualità della vita (danno esistenziale).
Che può fare la persona disturbata? In primo luogo occorre redigere e inviare una motivata diffida, con cui chiedere l’immediata cessazione o quantomeno una considerevole riduzione delle immissioni acustiche. Qualora la diffida non sortisse effetto alcuno si potrà: adire all’autorità giudiziaria, previo accertamento che il rumore superi la normale tollerabilità, da verificarsi tramite tecnico specializzato, oppure si potrà presentare un esposto al Comune di riferimento, che farà intervenire il proprio personale tecnico o quello dell’ARPA per gli accertamenti del caso in esame. Qualora i tecnici riscontrino che le immissioni acustiche superino i limiti di accettabilità, il Comune dovrà sanzionare il soggetto rumoroso e disporre la cessazione o quantomeno il contenimento del rumore non tollerabile.
Qualora non si riuscisse a far cessare le fonti di disturbo o gli interessati non ottemperassero alle indicazioni comunali, non resterà che il ricorso all’azione giudiziale.
In ragione del fatto che a inquinamenti acustici intollerabili sono causa di danni alla salute sarà possibile adire alla procedura in via di urgenza, di modo da ottenere una rapida cessazione dell’attività causa di inquinamento acustico o di contenimento del rumore nei limiti della tollerabilità.
Naturalmente giova prima di iniziare un’azione giudiziale, demandare una perizia ad tecnico specializzato per verificare che l’inquinamento acustico superi il limite della normale tollerabilità. Depositato presso ogni Regione è presente un Albo dei tecnici competenti in acustica.
Oltre alla rimozione o il contenimento nei limiti della tollerabilità dell’inquinamento acustico, si potrà richiedere il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.