Diritto all’oblio, reputazione sul web e diritto di informazione

Nel 2014 la Corte di Giustizia Europea  ha sancito il principio che i cittadini europei godono del diritto di richiedere, ai motori di ricerca, di eliminare dalle pagine che elencano i risultati, i link relativi ad informazioni che li riguardano, qualora le informazioni riportate venissero considerate: “inadeguati, irrilevanti o non più rilevanti, o eccessivi in relazione agli scopi per cui sono stati pubblicati”.

La giurispudenza italiana si è orientata nei casi ritenuti di “attualità” e caratterizzati da un ruolo pubblico dell’interessato, al rifiuto di riconoscere il diritto all’oblio, riconoscendo la prevalenza del diritto di accesso alle notizie da parte dei pubblici utenti (Tribunale di Roma, 2015).

Il diritto all’oblio deve essere, inoltre, tenuto distinto, dai diritti, previsti dalla normativa in campo di riservatezza, come le richieste di aggiornamento, rettifica ed integrazione, in caso l’interessato versi nella convinzione che le notizie on line siano inveritiere, e/o non aggiornate, od incomplete.

Nel maggio 2016 la legislazione comunitaria, ha emanato un regolamento con riferimento al trattamento di dati personali in cui, in modo particolare, si riconosce e disciplina il diritto all’oblio.