Sentenza n. 15024 del 21/07/2016
E’ stato ritenuto dalla Prima sezione della Corte di Cassazione che successivamente alla morte della madre che non ha voluto appalesare in vita la propria identità dopo il parto, il diritto della figlia adottiva di conoscere le proprie origini biologiche prevale rispetto al diritto alla riservatezza dell’evento della maternità goduto dalla defunta madre in vita, ed ha accolto l’istanza di accesso agli atti anagrafici relativi all’identità del genitore biologico, all’origine rigettata dal giudice del merito.