L’offesa inviata ad una casella e-mail non è diffamazione.
Per poter integrare il reato di diffamazione tramite posta elettronica è necessario che il messaggio diffamatorio raggiunga una pluralità di soggetti, non essendo sufficiente che il messaggio abbia raggiunto un sola persona che poi l’abbia comunicato alla persona offesa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 8011/2013.
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 19 febbraio 2013 n. 8011