Detenzione di materiale pedo-pornografico

  • penale

Il “materiale pedo-pornografico” individuato in quanto oggetto materiale degli atti di procacciamento e detenzione incriminate dall’art. 600-quater deve consistere, quando si tratti di materiale informatico “scaricato” in internet, in files completi, incorrotti e visionabili o comunque potenzialmente fruibili per mezzo degli ordinari strumenti e competenze informatiche, di cui l’utente abbia disponibilità. La Corte sez.3 ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata in relazione a minuscoli frammenti illeggibili di materiale informatico, in un contesto nel quale non risultava provato che la frammentazione derivasse dalla parziale cancellazione di files previamente scaricati in maniera completa, né che l’imputato disponesse degli strumenti idonei alla ricomposizione in sequenze leggibili dei frammenti ritrovati.

Sentenza n. 10491 del 16 gennaio 2014, depositata il 5 marzo 2014