A seguito dell’emergenza COVID-19, Coronavirus, è utile analizzare il reato previsto all’art. 452 c.p., per il quale restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
L’art. 452 c.p. prevede una fattispecie colposa (dunque punita a titolo di colpa) in relazione alla commissione di alcuni specifici reati dolosi previsti dal Codice Penale, ovvero i reati previsti dagli artt. dal 438 al 445 c.p.
In particolare, gli stessi si riferiscono, rispettivamente, al reato di epidemia (art. 438 c.p.) che punisce “chiunque cagiona una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni”, al reato di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.), al reato di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), al reato di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno alla pubblica salute (art. 441 c.p.), al reato di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), al reato di commercio o somministrazione di medicinali guasti (art. 443 c.p.), al reato di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) ed al reato di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445 c.p.).
Perché si concreti il reato di cui all’art. 452 c.p. è dunque sufficiente che vi sia stata colpa del soggetto agente, non essendo necessario un comportamento doloso dello stesso.
Il comportamento colposo è da intendersi quale connotato da imprudenza (ovvero mancanza di ponderazione e di un’adeguata valutazione degli interessi altrui), imperizia (imprudenza qualificata, propria di coloro che hanno conoscenza tecniche specifiche) o negligenza (mancanza di attenzione nel compimento di un’azione) in relazione all’attività in concreto svolta, commisurata al modello di diligenza media.
Le pene previste per la fattispecie colposa di cui all’art. 452 c.p. sono, qualora vegano commessi i fatti di cui agli artt. 438 e 439 c.p., della reclusione da 1 a 5 anni (se è previsto l’ergastolo per tali reati); della reclusione da 6 mesi a 3 anni (se è prevista la reclusione). Per i reati di cui agli artt. 440-445 c.p., sono previste le pene ivi stabilite ridotte da un terzo ad un sesto.